Stop ai vantaggi per i locatari che segnalavano contratti irregolari.

La Corte costituzionale, con la sentenza 50/2014, dichiara illegittimo l’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011. Sono le norme che permettevano all’inquilino di registrare di propria iniziativa il contratto d’affitto presso un qualsiasi ufficio delle Entrate, beneficiando di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale (importo che in genere è del 70-80% inferiore ai valori di mercato), con una durata di quattro anni rinnovabili di altri quattro. Secondo le disposizioni bocciate dalla Consulta, la registrazione poteva essere effettuata a cura dell’inquilino – ma anche da parte dei funzionari del Fisco o della Guardia di Finanza – in  tutti i casi in cui il contratto d’affitto non era stato registrato entro il termine previsto dalla legge (di solito, 30 giorni dalla firma). E lo stesso succedeva quando il contratto era stato registrato indicando un importo inferiore a quello reale e quando, al posto di un contratto di locazione, era stato registrato un finto comodato gratuito. di Cristiano Dell’Oste – Il Sole 24 Ore – leggi su http://24o.it/dMFtR




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